Il MIUR ha inviato la settimana scorsa alle scuole la
circolare che contiene le prime indicazioni operative per l'attuazione del
decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017 in materia di prevenzione vaccinale.
Per gli a.s. 2017/18 e 2018/19 valgono le seguenti modalità
transitorie (salvo futuri accordi di semplificazione tra Uffici Scolastici
Regionali e Regioni), mentre dall’a.s. 2019/20 saranno le ASL ad informare
direttamente le scuole sulla situazione vaccinale degli alunni che si
iscriveranno.
Premessa: i vaccini obbligatori fino ai 16 anni
sono 10, quelli non obbligatori sono 4.
Entro il 31 ottobre 2017 le scuole devono acquisire, all’atto dell’iscrizione ma anche per i bambini e ragazzi fino ai 16 anni già frequentanti, la documentazione vaccinale o una dichiarazione sostitutiva (da confermare entro il 10 marzo 2018 con la documentazione ufficiale). In caso di esonero, andrà presentata un’attestazione di avvenuta immunizzazione; in caso di omissione o differimento per motivi di salute, la relativa attestazione del pediatra o del medico curante.
Ove la documentazione non venga presentata, le scuole lo segnalano
alle ASL. In ogni caso “la mancata presentazione della documentazione non
comporta la decadenza dell’iscrizione" né l’esclusione dagli esami.
Entro il 16 novembre 2017 anche gli operatori scolastici sono
tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva sulla propria situazione
vaccinale.
Per l’a.s. 2018/19 la documentazione andrà presentata all’atto dell’iscrizione o entro il 10 luglio 2018.
Numero verde 1500 del Ministero della Salute