I decreti attuativi della riforma
cosiddetta “Buona scuola”, approvati sabato scorso dal Consiglio dei ministri,
sono stati trasmessi alla Camera e assegnati alla commissione Cultura. A breve,
viene riferito, i dlgs saranno inviati anche alla commissione Istruzione al
Senato.
I testi sono otto, QUI LI TROVATE TUTTI: http://www.orizzontescuola.it/riforma-dalla-formazione-e-reclutamento-al-sostegno-i-testi-dei-decreti-in-parlamento/
Il decreto n. 384 contiene le NORME IN MATERIA DI
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO, sintetizzate nel seguente articolo:
Gli esami di stato conclusivi della scuola secondaria
di II grado subiranno delle modifiche, in seguito all’attuazione della
specifica delega, che la legge 107/2015 ha affidato al Governo e il cui schema
di decreto è già approdato in parlamento insieme alle altre otto deleghe.
Rilevanti le novità riguardo
all’ammissione dei candidati, al credito scolastico, alla prova Invalsi, alle
prove d’esame e agli esiti delle medesime.
Ricordiamo che sino ad ora, per essere
ammessi agli esami di Stato gli allievi devono: aver frequentato le lezioni per
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, aver conseguito una
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline e una valutazione nella condotta non inferiore a 6 decimi.
Il credito scolastico massimo,
attribuito negli ultimi tre anni, sino ad ora è di 25 crediti.
Vediamo cosa cambierà in seguito alla
Riforma, relativamente ai candidati interni per l’ammissione e allo svolgimento
dell’esame.
Ammissione
I requisiti per l’ammissione all’esame,
come possiamo leggere all’articolo 15 dello schema di decreto, sono i seguenti:
a) frequenza per almeno tre quarti del
monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo
14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009
n.122;
n.122;
b) partecipazione durante l’ultimo anno
di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di
apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione, di cui all’articolo
21;
c) svolgimento dell’attività di
alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dal.l’indirizzo di studio nel
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;
d) votazione media non inferiore ai sei
decimi compreso il voto di completamento. Nella deliberazione, il voto espresso
dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività
alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se
determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
Confermata, dunque, la validità
dell’anno scolastico in seguito alla frequenza per almeno tre quarti del monte
ore annuale personalizzato, mentre tutto il resto costituisce delle novità di
non poco conto.
Innanzitutto, evidenziamo che per essere
ammessi non si deve conseguire la sufficienza in tutte le discipline, ma si
parla di “votazione media”, per cui anche con delle insufficienze si può essere
ammessi, tuttavia sarebbe necessario capire se siano tollerabili, ad esempio,
insufficienze nelle discipline di indirizzo o se esista un limite di
insufficienze, nonostante le quali l’alunno possa essere ugualmente ammesso
agli esami. Il tutto sarà lasciato all’autonomia delle scuole? Staremo a
vedere.
Altra novità riguarda la partecipazione
alla prova Invalsi necessaria per essere ammessi, così come lo svolgimento
dell’alternanza scuola-lavoro.
Non si fa menzione per l’ammissione
all’esame, diversamente che in passato, al voto di comportamento. Rientra nella
suddetta votazione media? Da evidenziare al riguardo che si parla di voto non
inferiore a 8/10 nel comportamento per gli studi ammessi per abbreviazione per
merito, per cui probabilmente per i candidati del quinto anno il voto di
comportamento rientra, come suddetto, nella votazione media non inferiore a
6/10.
Credito
scolastico
Il credito scolastico, com’è noto,
contribuisce alla votazione finale conseguita dallo studente al termine
dell’Esame. Sino ad ora, il credito scolastico massimo attribuile, negli ultimi
tre anni, è stato di 25 punti. Nello schema di decreto tale punteggio è stato
innalzato, al fine di dare maggior peso al percorso scolastico seguito dagli
allievi.
Il punteggio massimo attribuile è di 40
punti, così suddivisi: massimo 12 punti al terzo anno; massimo 13 punti al
quarto anno; massimo 15 punti al quinto anno.
Per i candidati che svolgono l’esame di
Stato negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 la tabella, allegata allo
schema di decreto, riporta la conversione del credito scolastico conseguito,
rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.
Prove
d’esame
Gli studenti non svolgeranno più 3 prove
d’esame scritte più il colloquio, ma soltanto due prove scritte e il colloquio.
In sostanza, viene abolita la terza prova predisposta dai docenti della
commissione.
Oltre al numero, cambia anche la
tipologia soltanto però della prima prova, che non prevede più 4 tipologie
(analisi del testo, saggio breve o articolo di giornale, tema storico e tema di
attualità) ma una soltanto.
Detta prova, volta ad accertare la
padronanza della lingua italiana, le capacità espressive, logico – linguistiche
e critiche del candidato, nella redazione di un testo di tipo argomentativo
riguardante temi di ambito artistico,
letterario, filosofico, scientifico,
storico, sociale, economico e tecnologico. In definitiva, si eliminano tutte le
tipologie, eccetto quella relativa al testo argomentativo (saggio breve).
La seconda prova, com’è tuttora, ha per
oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo
educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.
Esiti
d’esame
Il voto finale dei candidati sarà
costituito dalla somma del punteggio conseguito nelle tre prove d’esame più il
credito scolastico.
La commissione dispone di 20 punti al
massimo per la prima prova, 20 punti al massimo per la seconda prova e 20 punti
al massimo per il colloquio. Al punteggio conseguito nelle prove si dovrà
sommare il credito scolastico ( che può essere al massimo di 40 punti).
Il punteggio minimo per superare
l’esame continua ad essere quello di 60/100.
La Commissione d’esame può integrare il
punteggio fino a un massimo di 5 punti, qualora il candidato abbia ottenuto un
credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove
d’esame pari almeno a 50 punti.
La Commissione all’unanimità può
motivatamente attribuire la lode ai candidati che conseguono il punteggio
massimo di 100 punti senza fruire della suddetta integrazione del punteggio, a
condizione che:
a) abbiano conseguito il credito
scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio
massimo previsto per ogni prova d’esame con voto unanime della
Commissione d’esame.
Ricordiamo, infine, che la composizione
delle commissioni è rimasta invariata.